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scontrino elettronico

Normativa scontrino fiscale: lo scontrino elettronico è realtà consolidata

Contenuto a cura di

Redazione Magazine Lyreco
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Un insieme di professionisti che condividono la loro esperienza.

Dal 1° gennaio 2022 la normativa sullo scontrino fiscale ha sancito la fine dell'obbligo delle copie cartacee degli scontrini.

Il documento che oggi viene rilasciato agli acquirenti sostituisce quindi a tutti gli effetti scontrini e ricevute cartacee. Questo documento commerciale può essere utile per la detrazione di alcune spese o per far valere la garanzia su certi prodotti.

Come funziona lo scontrino elettronico?

La normativa sugli scontrini elettronici, entrata in vigore a luglio 2019, era rivolta inizialmente solo ai soggetti con un volume d’affari superiore ai 400.000€. Le novità introdotte poi a gennaio 2020 hanno coinvolto, invece, tutti gli esercenti, sancendo un cambio di rotta epocale per i commercianti, artigiani e professionisti.  

Con l’introduzione dello scontrino elettronico (noto anche come scontrino telematico), si sancisce l’obbligo per i titolari di partita IVA, che esercitano attività di commercio al minuto, di memorizzare e trasmettere i corrispettivi in maniera telematica. Questo sostituisce la necessità che avevano gli esercenti di compilare quotidianamente il registro dei corrispettivi, ossia un registro contabile IVA obbligatorio per i commercianti al dettaglio, la grande distribuzione e altre categorie di aziende. La normativa è stata introdotta con lo scopo di contrastare i fenomeni di evasione fiscale, affiancandosi all’obbligo della fatturazione elettronica introdotto a gennaio 2019.   

Per poter emettere lo scontrino elettronico, gli esercenti possono scegliere tra due modalità di comunicazione dei corrispettivi:  

  • Acquistare appositi registratori di cassa telematici che consentono l’invio dei dati dei corrispettivi in modalità gratuita e automatica attraverso i servizi online dell’Agenzia delle Entrate.  
  • Collegarsi gratuitamente al portale “fatture e corrispettivi” all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate e procedere con la comunicazione.  

Per poter scegliere quale delle due alternative preferire è opportuno fare una valutazione in base alla quantità di scontrini che vengono battuti in una giornata. Infatti, la prima soluzione è preferibile per tutte le attività che hanno una quantità significativa di comunicazioni da effettuare al termine della giornata, mentre la seconda può essere adottata anche da quelle realtà dalle dimensioni più contenute.  

Normativa scontrini fiscali1 

L’introduzione dei corrispettivi elettronici, secondo quanto previsto dalla Normativa (Normativa in vigore dal 1/7/2019, 1/1/2020 e proroga al 1/7/2020), ha comportato alcuni significativi vantaggi per gli operatori economici tra cui l’eliminazione dell’obbligo di tenere il registro dei corrispettivi. Al tempo stesso è opportuno sottolineare alcuni benefici, tra cui:  

  • la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati sostituiscono gli obblighi di registrazione delle operazioni effettuate quotidianamente;  
  • non è più necessario conservare le copie dei documenti commerciali rilasciati ai clienti con un conseguente alleggerimento dei costi e un miglioramento dei vantaggi operativi;  
  • l’Agenzia delle Entrate ha così la possibilità di acquisire tempestivamente e correttamente i dati fiscali delle singole operazioni per poter fornire un supporto migliore nella compilazione della dichiarazione IVA e della liquidazione delle imposte;  
  • non è più necessario conservare il libretto di servizio perché tutte le informazioni sulla verifica periodica sono memorizzate e trasmesse telematicamente all’Ente competente attraverso il dispositivo di cassa. Le informazioni possono essere consultate in qualsiasi momento;  
  • riduzione dei costi per la verifica periodica dei registratori telematici che prevedono una verifica biennale;  
  • per quanto riguarda l’acquisto del registratore telematico (o l’adattamento del vecchio registratore) è possibile richiedere un contributo erogato sotto forma di credito d’imposta. L’importo totale - per ogni strumento è pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 250€ in casi di acquisto e di 50€ in caso di adattamento. In questo caso la normativa di riferimento è il provvedimento del 28 febbraio 20202.  

Chi ha l'obbligo dello scontrino elettronico?

Con l’entrata in vigore della trasmissione elettronica dei corrispettivi, lo scontrino fiscale nel senso stretto del termine non esiste più: il documento non ha più valore fiscale, ma resta comune valido quale ricevuta commerciale (utile ad esempio per reso prodotti e garanzie). 

L’obbligo dello scontrino elettronico4 inizialmente riguardava gli operatori economici che, durante il 2018, avevano realizzato un volume d’affari superiori a 400.000€.

A partire dall’inizio del 2020 è stato esteso a tutte le altre categorie: tra queste rientrano, oltre ai commercianti, anche coloro che emettono ricevute fiscali come ristoranti, alberghi e artigiani.

Quali soggetti non sono obbligati ad emettere scontrino fiscale o ricevuta fiscale?

Sono esonerati dall’obbligo dello scontrino elettronico:  

  • tutte le operazioni per le quali anche in precedenza l’esercente non era obbligato ad emettere scontrino o ricevuta (per esempio le corse dei taxi, le vendite di giornali, ecc.);  
  • le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito; 
  • le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale. 

Coloro che effettuano operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate” che non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (a meno che non sia richiesta dal cliente), devono certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle Entrate. 

Secondo quanto previsto nella bozza della Legge di Bilancio 2021 del 16 novembre 2020 è prevista una sanzione pari al 90% dell’imposta nel caso in cui i dati non vengano correttamente memorizzati e trasmessi digitalmente. Nel caso in cui la violazione consista nella omissione, invio tardivo o poco trasparente e, congiuntamente, questa mancanza non incida nella liquidazione del tributo, la sanzione è attenuta e in misura fissa. Come riportato, le sanzioni sono state introdotte per "rendere il quadro di riferimento delle sanzioni più coerente con l’evoluzione delle procedure e degli strumenti tecnologici utilizzati per l’effettuazione della memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, adempimento che si affianca, comportandone la quasi totale sostituzione, alla precedente modalità di certificazione fiscale realizzata mediante lo scontrino o la ricevuta fiscale nell'ottica della digitalizzazione di tale processo"3.  

Gli strumenti per essere in regola 

Le aziende che non sono ancora a norma o che desiderano migliorare le performance dei propri dispositivi possono valutare la possibilità di acquistare terminali che rispondano alle effettive necessità di business. 

Tra i principali strumenti per essere “a norma” rispetto quanto previsto, è fondamentale procurarsi gli appositi registratori di cassa telematicidispositivi che consentono di emettere lo scontrino elettronico nel pieno rispetto della normativa vigente. Il registratore di cassa si connette ad internet e memorizza, salva e invia automaticamente all’Agenzia delle Entrate il documento contenente i dati dei corrispettivi della giornata lavorativa. Lo strumento lavora automaticamente e, di conseguenza, l’esercente non deve intervenire in alcun modo nell’invio dei dati all’ente competente.  

Nel caso in cui si decidesse di non acquistare il registratore di cassa telematico, ma si preferisse la procedura web, è sufficiente disporre di un computer e di una connessione ad internet stabile: collegandosi al portale gratuito “Fatture e corrispettivi” sul sito dell’Agenzia delle Entrate, disponibile sia da desktop sia da mobile.   

Accanto a questo strumento è opportuno procurarsi dei rotoli di carta termica che consentono di “battere” gli scontrini con una sostanziale soluzione di continuità.  

Si ricorda che gli scontrini sono, salvo condizioni eccezionali, non riciclabili e di conseguenza devono essere gettati nella raccolta indifferenziata, dal momento che la carta termica presenta al proprio interno dei componenti chimici che non consentono il suo riutilizzo.  

Al tempo stesso si ricorda che l’introduzione dello scontrino elettronico rientra tra le iniziative promosse dal Governo per poter combattere l’evasione fiscale.  

[1] https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/scontrino-elettronico [2]https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/296932/Provvedimento+28+02+19+credito+misuratori+fiscali_provv+credito+misuratori+fiscali_.pdf/7ab04637-f4dc-93da-020e-2d5edec24a19
[3] DDL della legge di bilancio 2020
[4] Vedi nota 1