sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro: un diritto e una responsabilità di tutti

Norme

La sicurezza sul lavoro è un tema quanto mai attuale e intorno al quale numerose riforme si sono succedute negli anni nel nostro Paese. La necessità di creare ambienti business sempre più sicuri e che, al tempo stesso, rispettino la normativa vigente è del resto un argomento che riguarda tutti, non solo i datori di lavoro ma anche i lavoratori stessi. La diffusione di una cultura della sicurezza sul posto di lavoro ha portato recentemente e può continuare ad apportare notevoli miglioramenti.

Come è cambiata la sicurezza sul lavoro negli anni

Le riforme in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono da molti anni al centro delle riflessioni di molti Paesi e dell’Unione Europea. Il punto di partenza è stata la prima legge di riforma sanitaria – la Legge 833 del 1978 – e un importante spartiacque è il 1883 quando nasce la “Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro”, un organismo di previdenza a livello individuale e facoltativo. Negli stessi anni cresce la consapevolezza del cosiddetto rischio professionale (che mette in relazione l’attività imprenditoriale e il rischio lavorativo) e, al tempo stesso, la sensibilità verso le polizze assicurative.

Tuttavia bisogna aspettare il 1898 per vedere approvata la prima legge in materia di infortuni sul lavoro nell’ambito dell’industria: la legge 80/1898 (che imponeva l’obbligo dell’assicurazione) è il punto di arrivo di un percorso lungo e molto tormentato, di grande dibattito che aveva acceso il panorama politico, parlamentare culturale e scientifico: la legge è infatti basata sul principio di solidarietà, obbligatorietà e intervento economico di sostegno, elemento che accompagneranno la successiva attività di legiferazione.

Nel 1904, all’alba del nuovo millennio, viene emanato il primo Testo Unico (legge 51/1904) grazie al quale si è assistito ad un riordino della normativa vigente sul tema delle norme di prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Dal secolo scorso sono stati compiuti tantissimi passi avanti sul tema della sicurezza del lavoro con lo scopo di garantire un ambiente lavorativo sicuro e capace di ridurre gli infortuni (soprattutto quelli mortali). In particolare, l’Unione Europea è intervenuta nel tentativo di uniformare la normativa in materia di cultura della sicurezza e prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro nonché con prescrizioni relative ai Dispositivi di Protezione Individuale come il Regolamento UE n.2016/425 del Parlamento Europeo recepito in Italia, con Decreto Legislativo 19 febbraio 2019 n.17 che approfondiremo più avanti.

Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro

Parlare di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro non è solo retorica, deve essere una necessità condivisa dai datori di lavoro e dai dipendenti stessi. Per avere un’idea concreta di come la prevenzione possa svolgere un ruolo significativo è opportuno ripartire da alcuni numeri di settore.

Nella relazione annuale del 2019 l’INAIL restituisce una fotografia dell’andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nell’ultimo anno. I dati rilevano come questo triste fenomeno continui ad essere ancora molto presente nel nostro Paese: nel 2019, infatti, sono state registrate poco meno di 645 mila denunce di infortuni, registrando una leggera flessione (-0,09%) rispetto all’anno precedente. In particolare, gli infortuni sul lavoro complessivi sono circa 405.500, di cui il 18,6% fuori dall’azienda. Inoltre, è opportuno tenere presente questi dati nel dettaglio:

  • infortuni mortali sono stati 1.156 (-8,5% rispetto al 2018)
  • infortuni accertati sul lavoro sono stati 628 (-17,2% rispetto al 2018) in totale
  • di questi 628 Infortuni fuori azienda sono stati 362

Al tempo stesso non bisogna sottovalutare i dati relativi alle malattie professionali: a differenza degli infortuni sul lavoro che sono sostanzialmente stabili rispetto al 2018, si registra un progressivo ma inesorabile incremento dei lavoratori che contraggono una malattia sul posto di lavoro. L’INAIL ha rilevato 61.200 denunce di malattia, in aumento del 2,9% rispetto al 2018, precisando che questi dati sono relativi alle malattie e non i soggetti ammalati che sono – invece – 43.700, il 40,3% dei quali per una causa professionale riconosciuti.

Per avere un quadro completo è opportuno analizzare i dati relativi ai primi sei mesi disponibili nel 2020 (dati aggiornati al 30 giugno 2020): gli infortuni denunciati sono stati 244.896, registrando un evidente calo rispetto ai 323.821 del 2019. Su questi dati ha chiaramente influito il lockdown nel nostro Paese e in una buona parte del mondo; tenendo presente considerazioni analoghe, è opportuno sottolineare che sono aumentati gli infortuni legati al comparto sanitario che sono arrivati a quota 35.155 rispetto ai 12.992 dello stesso periodo anno precedente.

Alla luce di questi dati appare evidente quanto sia importante che le aziende si impegnino per ridurre il rischio sul posto di lavoro per garantire un ambiente sicuro e nel quale il lavoratore sa di poter svolgere le proprie mansioni senza correre alcun tipo di rischio (nemmeno incidentale). In questo senso la prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro è carico del datore di lavoro tra cui:

  • Identificazione dei rischi sul posto di lavoro (art. 28 e 29 d.lgs. 81/2008);
  • Stesura documento di valutazione dei rischi;
  • Selezione di dispositivi di protezione collettiva;
  • Selezione di DPI, assicurandosi che questi rispettino la normativa vigente e che siano adeguati ai rischi professionali e alle condizioni sul luogo di lavoro. Al tempo stesso è necessario che i DPI rispettino le esigenze ergonomiche del lavoratore e ne favoriscano l’adattabilità ai singoli individui;
  • Verifica su reale utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori durante gli orari lavorativi e nelle circostanze necessarie.

Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a fornire obbligatoriamente i DPI a titolo gratuito, provvedendo alla consegna e adempiendo agli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori circa le modalità di più utilizzo degli stessi all’interno dell’ambiente lavorativo (art. 78 d.lgs. 81/2008).

Affinché il datore di lavoro e il responsabile della sicurezza possa svolgere questi compiti nella maniera più accurata possibile è fondamentale che segua dei corsi di formazione e successivi di aggiornamento. Al tempo stesso è opportuno ricordare come anche i lavoratori debbano dare il proprio contributo nella prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurandosi di indossare correttamente i dispositivi di protezione ed evitando situazioni pericolose non richieste.

Normativa della sicurezza sul lavoro

Nell’ambito del contesto politico e sociale consolidato negli anni, le urgenze legislative sono apparse numerose sul tema della sicurezza sul lavoro.

Tra gli interventi particolarmente rilevanti c’è il Decreto Legislativo n.17 del 19 febbraio 2019, n. 17 come adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (19G00023).

Il decreto ha lo scopo di aggiornare la normativa nazionale sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in modo da renderla compatibile e rispettosa del regolamento UE 2016/425. Tra gli argomenti di maggiore interesse ci sono anche i DPI – “dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza” – ossia dispositivi che devono essere utilizzati per poter ridurre i danni derivanti dai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. Secondo quanto previsto dalla normativa, la classificazione dei DPI avviene in base alle categorie di rischio crescenti e all’entità del rischio da cui sono capaci di garantire un’adeguata protezione:

  • Categoria I – rischi minimi: rientrano in questa categoria le lesioni meccaniche superficiali, il contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi, con superfici calde che non superano i 50°C, nonché le lesioni oculari dovute all’esposizione prolungata della luce del sole e dovute alle condizioni atmosferiche di natura non estrema.
  • Categoria III – rischi che possono causare conseguenze molto gravi sulla salute del lavoratore: fanno parte di questa categoria – ad esempio – gli agenti biologici nocivi, le cadute dall’alto, le radiazioni ionizzanti, le scosse elettriche
  • Categoria II – rischi intermedi: rientrano tutte i casi non indicati nelle altre due categorie.

La normativa, oltre a fornire indicazioni sulle disposizioni generali in materia di sicurezza e riguardo la conformità dei prodotti sul mercato, punta l’attenzione sulla necessità di una maggiore responsabilizzazione da parte di tutti gli operatori economici coinvolti e identificando come tale anche la figura del distributore, non solo quella del produttore o importatore come in precedenza. Al tempo stesso si è assistito ad un tentativo di semplificazione e adeguamento di alcuni requisiti considerati essenziali secondo il criterio di praticabilità e proporzionalità.

Oltre al regolamento UE e al relativo adeguamento della normativa in Italia, è opportuno tenere presente quanto riportato nel Testo Unico della Sicurezza (TU) all’interno del quale – nel titolo III – si definiscono le modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Su questo tema è opportuno ricordare che il datore di lavoro, nel momento in cui acquista i dispositivi di protezione, deve verificare che questi presentino la marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal produttore. Questi dispositivi devono essere inoltre impiegati quando i rischi sul posto di lavoro non possono essere evitati attraverso adeguate tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva o da una sistematica riorganizzazione delle attività.

Tutelare salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi del lavoro è anche al centro del terzo studio ANMIL sulla salute e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro: all’interno dello studio così articolato, all’interno del capitolo II, viene delineato il panorama del nostro Paese caratterizzato da una realtà nuova soprattutto in ambito lavorativo. La pandemia ha infatti provocato un profondo cambiamento sugli scenari lavorativi, un aumento del tasso di disoccupazione (colpendo soprattutto le categorie più giovani), portando alcune categorie di lavoratori ad essere esposti a rischi maggiori di altri.

Durante questi mesi così difficili è avvenuto un passo importantissimo nell’ambito della sicurezza del lavoro: con l’art. 42 del Decreto-legge n. 18, del 17 marzo 2020, cosiddetto D.L. Cura Italia, nel nostro Paese il contagio da Covid-19 è stata equiparato ad un infortunio sul lavoro. Questo, oltre ad aver comportato numerose polemiche, ha portato ad un ulteriore cambiamento dal punto di vista normativo per quanto concerne le responsabilità dei datori di lavoro nei confronti dei dipendenti in azienda.

Inoltre, il tema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si intreccia con il tema dello smart working, una nuova modalità di lavoro che, comunque, espone i lavoratori ad alcuni rischi (per citare un esempio: il rischio di isolamento a causa della poca interazione con i colleghi di lavoro). Al tempo stesso, la necessità di trascorrere molto tempo davanti ai dispositivi espone ai rischi ergonomici ed incidenti.

Sebbene il quadro di riferimento sia complesso e articolato su più fronti è di fondamentale che le aziende si impegnino nel dare il proprio contributo per assicurare un ambiente di lavoro sicuro e confortevole. Il tema della sicurezza sul lavoro coinvolge direttamente non solo gli imprenditori e i responsabili della sicurezza, ma anche i dipendenti che sono tenuti a seguire le indicazioni fornite e a rispettarle per ridurre l’esposizione ai rischi più svariati.